La mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2026/27 segue regole precise, soprattutto per quanto riguarda il vincolo triennale e le deroghe previste dalla normativa. Di seguito una sintesi chiara su chi può, chi non può e in quali casi è ammessa la domanda, utile a chi si prepara a presentare la propria richiesta.
Chi può presentare domanda di mobilità
1. Docenti con titolarità nella scuola da più di tre anni
Possono partecipare alla mobilità coloro che risultano titolari nella stessa scuola, sulla stessa classe di concorso e tipologia di posto, da oltre un triennio.
2. Docenti trasferiti con preferenza sintetica
Anche chi è arrivato nella scuola da meno di tre anni può fare domanda se il trasferimento precedente è stato ottenuto su preferenza sintetica (comune, distretto o provincia).
3. Docenti neo-immessi in ruolo fino all’a.s. 2023/24
Chi è stato immesso in ruolo entro l’anno scolastico 2023/24 può presentare domanda nel 2026/27, avendo completato il triennio.
Esempio: docente immesso nel 2023/24 → 2025/26 terzo anno → domanda ammessa per il 2026/27.
4. Docenti con vincolo ma con diritto a deroga
Il vincolo triennale non si applica nei casi in cui il docente usufruisce di una delle deroghe previste, come quelle per genitori con figli piccoli o per disabilità (vedi sezione dedicata).
5. Docenti soprannumerari o in esubero
Hanno sempre diritto alla mobilità, anche in presenza di vincoli.
6. Docenti trasferiti d’ufficio o con domanda condizionata
La domanda è ammessa anche se sono stati soddisfatti su preferenza espressa.
Chi NON può presentare domanda
1. Docenti trasferiti volontariamente da meno di tre anni su preferenza analitica
Non può partecipare chi è stato trasferito su scuola specifica (preferenza analitica) da meno di tre anni con domanda volontaria.
2. Neo-immessi in ruolo su qualsiasi tipologia di posto
Devono rimanere almeno tre anni nella scuola di prova (stesso tipo di posto e classe di concorso).
3. Docenti assunti a tempo determinato ai sensi del D.L. 44/2023
La mobilità è possibile solo dopo tre anni di servizio effettivo nella scuola dove è stato svolto l’anno di formazione e prova.
Divieto assoluto di presentare domanda (nessuna deroga)
Non possono fare domanda per la mobilità 2026/27 i docenti che, nell’a.s. 2025/26, sono:
- assunti a tempo determinato da GPS I fascia sostegno;
- assunti da concorso straordinario bis;
- assunti da concorso PNRR in attesa di abilitazione.
Per questi casi non sono previste deroghe di alcun tipo.
Divieto con possibilità di deroga
Non possono presentare domanda, tranne che in presenza di deroghe, i docenti:
- assunti in ruolo dal 1° settembre 2024, anche con sola decorrenza giuridica;
- assunti dal 1° settembre 2025 con decorrenza economica;
- che hanno ottenuto titolarità su scuola richiesta puntualmente (domanda volontaria) negli anni 2024/25 o 2025/26.
Nota importante
Il vincolo triennale riguarda anche i docenti assunti da GPS I fascia sostegno nel 2024, confermati in ruolo nel 2025 con retrodatazione giuridica al 1/9/2024.
Per loro la domanda è possibile solo se rientrano nelle deroghe.
Altri casi in cui la domanda è consentita anche con vincolo
La mobilità resta possibile per:
- docenti in soprannumero o esubero;
- docenti con vincolo per preferenza puntuale che beneficiano delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI 2025/28 (se la precedente assegnazione è avvenuta fuori dal comune/distrettto sub-comunale di competenza);
- docenti trasferiti d’ufficio o con domanda condizionata.
Deroghe al vincolo triennale
Il docente soggetto al vincolo triennale può comunque presentare domanda se rientra in una delle seguenti categorie:
1. Genitori di figli fino a 14 anni
Inclusi genitori adottivi o affidatari, fino a 14 anni dall’ingresso in famiglia (e comunque non oltre la maggiore età).
2. Docenti con disabilità o che assistono un familiare con disabilità grave
Ai sensi della Legge 104/92, articoli 21, 33 commi 3, 5 e 6.
3. Fruizione del congedo biennale per assistenza a disabile
Art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.
4. Coniuge o figlio di mutilato o invalido civile
Ai sensi della Legge 118/1971.
Novità importante per il 2026/27
Non è più attiva la deroga che consentiva di superare il vincolo triennale per ricongiungersi a un genitore over 65.
Questa possibilità è stata abolita e non potrà più essere utilizzata.
Conclusione
La mobilità 2026/27 presenta diverse opportunità, ma anche vincoli stringenti. Prima di presentare domanda è fondamentale verificare con attenzione la propria situazione contrattuale, le eventuali preferenze espresse negli anni precedenti e la presenza di possibili deroghe.

