Con l'avvicinarsi del nuovo anno scolastico, il Ministero ha pubblicato le indicazioni operative per l’attribuzione delle supplenze a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, con alcune novità rilevanti, in particolare per i contratti finalizzati al ruolo e la continuità sul sostegno.
Contratti finalizzati al ruolo (Art. 5, DL 44/2023)
Anche per il 2025/26 sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato su posti di sostegno finalizzati all’immissione in ruolo.
Sono coinvolti i docenti inseriti nella I fascia delle GPS sostegno (o negli elenchi aggiuntivi), e la domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite Istanze Online dal 17 al 30 luglio 2025.
È importante ricordare che l’accettazione è obbligatoria: chi non accetta nei tempi previsti sarà escluso da tutte le altre forme di supplenza, anche da eventuali interpelli.
Continuità didattica sul sostegno
Viene confermata anche la possibilità per i docenti che hanno svolto una supplenza su sostegno fino al 30/06 o 31/08/2025 di chiedere il rinnovo sullo stesso posto per l’anno successivo, al fine di garantire la continuità didattica. La richiesta sarà vincolante e dovrà essere inviata tramite la piattaforma POLIS.
La disposizione riguarda anche i docenti non specializzati, purché provenienti dalla II fascia GPS o dalle graduatorie incrociate.
Tipologie di supplenze e ordine di nomina
Le supplenze si distinguono come sempre in tre categorie:
- fino al 31 agosto (annuali)
- fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche)
- temporanee per esigenze diverse.
Le nomine seguiranno l’ordine di scorrimento delle graduatorie: GAE, GPS, quindi graduatorie di istituto. Le supplenze brevi continueranno a essere gestite dalle singole scuole.
Interpelli: quando e come
Potranno essere attivati solo dopo l’esaurimento delle graduatorie (anche di scuole viciniori), e dovranno essere pubblicati sui siti ufficiali delle scuole e degli Uffici scolastici.
È sempre richiesto il possesso del titolo specifico, come abilitazione o specializzazione sul sostegno.
Altre disposizioni utili
- I contratti part-time sono ammessi in presenza di disponibilità di fatto.
- La priorità della legge 104/92 vale solo tra incarichi di pari durata e valore.
- Le rinunce comportano sanzioni, a meno che il motivo sia l’assunzione in ruolo.
- I contratti possono essere differiti per maternità, malattia o altri motivi giustificati.
- Il controllo dei titoli è affidato alla prima scuola presso la quale si firma il contratto.
Per tutti i dettagli, si invita a consultare la circolare ministeriale completa, disponibile sul sito del MIM o presso l'Ufficio scolastico regionale di riferimento.
📎 Fonte: Nota MIM – Supplenze a.s. 2025/2026